Esplora contenuti correlati

Storico Albo pretorio online

Dati atto

Ente titolare dell'Atto
Numero Albo 0000171/2022
Codice di Riferimento O.M. 112 del 06.05.2022 Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio aa.ss.2022-23 e 2023-24- Avviso apertura funzioni telematiche delle istanze.
Oggetto O.M. 112 del 06.05.2022 Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio aa.ss.2022-23 e 2023-24- Avviso apertura funzioni telematiche delle istanze.
Data inizio Pubblicazione 16/05/2022
Data fine Pubblicazione 16/05/2023
Data oblio 01/01/2028
Note
Categoria Graduatorie
Meta Dati

Allegati

File Pdf
O.M. 112 del 06.05.2022 Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio aa.ss.2022-23 e 2023-24- Avviso apertura funzioni telematiche delle istanze.
395-O.M.-112-del-06.05.2022-Aggiornamento-delle-graduatorie-provinciali-e-di-istituto-per-il-biennio-aa.ss_.2022-23-e-2023-24..pdf (590 KB)
Scarica allegato

Attenzione .
Chi usa Explorer come Browser potrebbe avere difficoltà a visualizzare l’atto ed essere rimandato alla home.
Per questo motivo è necessario:

1) aprire il menù Strumenti (Alt+e)
2) selezionare la voce Impostazione Visualizzazione Compatibilità verrà visualizzata la scheda in cui inserire i singoli siti o cliccando sull’ultima voce Visualizza tutti i siti Web in Visualizzazione Compatibilità. A questo punto l’allegato potrà essere visualizzato o scaricato.

 

In base al Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n.33 Art. 8 comma 3 riguardante la “Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione”

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

torna all'inizio del contenuto